

AVVERTENZA:
* 	Gli invalidi non devono riuscire di danno per la natura della loro invalidit€ 	alla salute e alla 
incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli 	impianti.
*	Hanno diritto al collocamento anche gli invalidi al 100% ai quali sia 	riconosciuta una residua 
capacit€ lavorativa.	
 
	
Documenti necessari per l'iscrizione nelle liste speciali di collocamento:
* 	Libretto di lavoro.
* 	Stato di famiglia.
*	Certificato di nascita.
* 	Da consegnare all'ufficio di collocamento ordinario che rilascer€ il 	certificato 
	di disoccupazione, da consegnare con la fotocopia del 	certificato
	di invalidit€ civile all'Ufficio Provinciale del Lavoro per 	l'iscrizione alle liste speciali.
RICORSI:
	Al ministero del lavoro o in seconda istanzaall'autorit€ giudiziaria.	
		
1)	LEGGE  2 aprile 1968, n— 482  (1).
	Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche 
	amministrazioni e  le aziende private (1/a).
Art.1		Soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria.
Art.2		Invalidi di guerra e invalidi civili di guerra.
Art.3		Invalidi per servizio.
Art.4		Invalidi del lavoro.
Art.5		Invalidi civili.
Art.6		Privi della vista.
Art.7		Sordomuti.
Art.8		Orfani e vedove.
Art.9		Aliquote spettanti alle singole categorie di riservatari.
Art.10	Trattamento, licenziamento.
Art.11	Aziende private.
Art.12	Enti pubblici.
Art.13	Esclusioni, esoneri.
Art.14  	Lavoratori dimessi da luoghi di cura per guarigione clinica di affezione tubercolare.
Art.15	Esecutivi e impugnative dei provvedimenti amministrativi.
Art.16	Organi del collocamento: Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione. Commissioni provinciali.
Art.17	Compiti della commissione  provinciale per il collocamento obbligatorio. 
Art.18	Sottocommissione centrale.
Art.19	Elenchi.
Art.20	Accertamento sanitario.
Art.21	Denuncie delle aziende private.
Art.22	Denuncie degli enti pubblici.
Art.23	Contravvenzioni.
Art.24	Definizioni delle contravvenzioni.
Art.25	Devoluzione delle ammende.
Art.26	Norme finali e transitorie.
Art.27	Profughi.
Art.28	Vigilanza.
Art.29	Copertura finanziaria.
Art.30	Norma transitoria.
Art.31	Entrata in vigore.
2)	LEGGE  30 marzo 1971, n— 118 (1).
	Collocamenti obbligatori.
	Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n—5 (2) e nuove norme in favore 
dei mutilati ed invalidi civili (2/a).
Art.2		Nuove norme e soggetti aventi diritto.
Art.5		Personale ed educatori specializzati.
Art.8		Compiti della commissione sanitaria provinciale.
Art.23	Addestramento, qualificazione e riqualificazione professionale, lavoro protetto
 e provvedimenti per la vita di relazione.
Art.24	Indennit€ di frequenza ai corsi.
Art.25	Sistemi di lavoro protetto.
Art.26	Congedo per cure.
Art.27	Barriere architettoniche e trasporti pubblici.
Art.28	Provvedimenti per la frequenza scolastica.
Art.29	Organizzazione scolastica nei centri degenza e di recupero.
Art.30	Esenzione dalle tasse scolastiche e universitarie.
3) LEGGE del 19 maggio 1971, n— 403.
4)	DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
	D.P.R. del 15 gennaio 1972, n— 10.
	Sancisce il decentramento amministrativo in materia ed assegna alle Regioni tutte
 le relative funzioni amministrative fra le quali quelle concernenti l'orientamento
 e la qualificazione professionale degli invalidi del lavoro e civili.
5)	LEGGE del 21 dicembre 1978, n— 845.
	Legge quadro in materia di formazione professionale.
	Si disciplina, in maniera organica, tutta la materia, si assegnano definitivamente 
le competenze legislative e amministative nel settore alle Regioni e si precisa 
	che spetta loro: 
Art.3	Promuovere idonei interventi di assistenza psicopedagogica, tecnica e sanitaria 
	nei confronti degli allievi affetti da disturbi del comportamento o da 	
menomazioni fisiche o sensoriali, al fine di assicurarne il completo inserimento 	sociale.
6)	LEGGE REGIONALE
	15 novembre 1980, n— 86.
	Esercizio delle funzioni in materia di formazione  professionale.
Art.4		Interventi per particolari categorie.
Art.6		Orientamento professionale.
7)	LEGGE REGIONALE
	6 settembre 1982, n— 73.
	Interventi di preformazione professionale e per l'inserimento al lavoro 
delle persone handicappate.
Art.1		Finalità.
Art.2		Tipologia degli  interventi.
Art.3		Soggetti.
Art.4		Orientamento - preformazione professionale.
Art.5		Inserimento al lavoro.
Art.6		Priorit€ per il credito agevolato.
Art.7		Programmi annuali.
Art.8		Scadenze.
Art.9		Norma transitoria.
Art.10	Finanziamenti.
8) DECRETO LEGGE n—463 del 1983
9)	LEGGE  19 dicembre 1984, n— 863.
	Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali.
Art.4		Composizione della commissione.
10) LEGGE del 19 marzo 1985, n— 113.
11) CIRCOLARE MINISTERIALE del 13 agosto 1985, n— 109.
12)	LEGGE  28 febbraio 1987, n— 56.
	Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro.
Art.5		Compiti delle commissioni regionali per l'impiego.
Art.17	Formazione professionale.
13) LEGGE del 1988, n— 67.
14) CIRCOLARE MINISTERIALE del 15 gennaio 1988, n—5.
15)	LEGGE  21 novembre 1988, n— 508.
	Collocamento di lavoratori.
	Collocamenti obbligatori.
Art.1		Aventi diritto alla  indennit€ di accompagnamento
16)	DECRETO LEGISLATIVO  23 novembre 1988, n—509
	Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie 	
invalidanti, nonch‰ dei benefici previsti dalla legislazione vigente
 per le 	medesime categorie, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 26 luglio 
	1988, n—291. sent. Corte Costituzionale n— 50 del 2/2/1990.
Art.1
Art.7	Stabilisce che per l'iscrizione degli invalidi civili negli elenchi degli uffici 	
provinciali del lavoro o della massima occupazione, ai fini dell'assunzione 	
obbligatoria, sia necessaria una invalidit€ accertata superiore al 45%. 
	
17)	LEGGE  5 febbraio 1992, n—104.
	Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle 	persone handicappate.
	
Art.1		Finalità
Art.4		Accertamento dell'handicap.
Art.8		Inserimento ed  integrazione sociale.
Art.16	Valutazione del rendimento e prove d'esame.
Art.17	Formazione professionale.
Art.18	Integrazione lavorativa.
Art.19	Soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio.
Art.20	Prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni.
Art.21	Precedenza nell'assegnazione di sede.
Art.22	Accertamenti ai fini del lavoro pubblico e privato.
Art.30	Partecipazione.
Art.39	Compiti delle regioni.
Art.44	Entrata in vigore.
	
18)	IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO
	Statuto degli impiegati civili dello Stato e norme di esecuzione
	D.Lgs. 3 febbraio 1993, n—29.
	Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e 	
revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma 
		dell'articolo 2 della Legge 23 ottobre 1992, n— 421.
Art.1		Finalità ed ambito di applicazione.
Art.42(a)	Assunzioni obbligatorie delle categorie protette e tirocinio per portatori  
		di handicap.
Art.43(a)	Assunzione e sede di prima destinazione.
  
Art.44(a)	Formazione e lavoro.
19)	DIRETTIVA DEL  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
	1 DICEMBRE 1993.
	Assunzioni obbligatorie delle categorie protette e tirocinio per portatori di 
	handicap.
Art.1		Campo di applicazione.
Art.2		Determinazione del numero dei posti.
Art.3		Pubblicit€ dei posti da coprire.
Art.4		Modalit€ di formazione delle graduatorie.
Art.5		Convenzioni.
Art.6		Nomina in ruolo.
Art.7		Norma  transitoria.	
20) 	MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
	CIRCOLARE del 24  settembre  1993, n— 94/93
	Assunzioni  obbligatorie  presso gli enti  pubblici -
	Decreto  legislativo 3 febbraio  1993, n— 29, art.42.
Art.2		Campo di applicazione.
Art.3		Modalit€ di  applicazione.
  
21)	DELIBERAZIONE REGIONALE del  14 marzo 1994, n— 2215.
	Attuazione direttiva Presidente Consiglio Ministri del 1 dicembre 1993 	
concernente le assunzioni delle categorie protette e il tirocinio per portatori 
	di handicap.
e-mail: disabinf@comune.siena.it
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