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Ultimo Aggiornamento: Monday, 29-May-2006 06:13:13 PDT

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Leggi per collocamento sul lavoro dei disabili

AVENTI DIRITTO:
* invalidi di guerra e invalidi civili di guerra (invalidi per servizio militare o civile).
* invalidi del lavoro (riduzione capacit€ lavorative non inferiore a 1/3).
* invalidi civili (riduzione capacit€ lavorativa superiore al 45% anche per gli psichici).
* privi di vista (cecità€ assoluta o residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi)
* sordomuti (sordit€ congenita o contratta prima di iniziare a parlare).
* orfani e vedove di guerra (di guerra, per servizio o lavoro).
* età massima 55 anni.
* essere disoccupato.

AVVERTENZA:
* Gli invalidi non devono riuscire di danno per la natura della loro invalidit€ alla salute e alla
incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.
* Hanno diritto al collocamento anche gli invalidi al 100% ai quali sia riconosciuta una residua
capacit€ lavorativa.

Documenti necessari per l'iscrizione nelle liste speciali di collocamento:
* Libretto di lavoro.
* Stato di famiglia.
* Certificato di nascita.
* Da consegnare all'ufficio di collocamento ordinario che rilascer€ il certificato
di disoccupazione, da consegnare con la fotocopia del certificato
di invalidit€ civile all'Ufficio Provinciale del Lavoro per l'iscrizione alle liste speciali.

RICORSI:
Al ministero del lavoro o in seconda istanzaall'autorit€ giudiziaria.

1) LEGGE 2 aprile 1968, n— 482 (1).
Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche
amministrazioni e le aziende private (1/a).
Art.1 Soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria.
Art.2 Invalidi di guerra e invalidi civili di guerra.
Art.3 Invalidi per servizio.
Art.4 Invalidi del lavoro.
Art.5 Invalidi civili.
Art.6 Privi della vista.
Art.7 Sordomuti.
Art.8 Orfani e vedove.
Art.9 Aliquote spettanti alle singole categorie di riservatari.
Art.10 Trattamento, licenziamento.
Art.11 Aziende private.
Art.12 Enti pubblici.
Art.13 Esclusioni, esoneri.
Art.14 Lavoratori dimessi da luoghi di cura per guarigione clinica di affezione tubercolare.
Art.15 Esecutivi e impugnative dei provvedimenti amministrativi.
Art.16 Organi del collocamento: Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione. Commissioni provinciali.
Art.17 Compiti della commissione provinciale per il collocamento obbligatorio.
Art.18 Sottocommissione centrale.
Art.19 Elenchi.
Art.20 Accertamento sanitario.
Art.21 Denuncie delle aziende private.
Art.22 Denuncie degli enti pubblici.
Art.23 Contravvenzioni.
Art.24 Definizioni delle contravvenzioni.
Art.25 Devoluzione delle ammende.
Art.26 Norme finali e transitorie.
Art.27 Profughi.
Art.28 Vigilanza.
Art.29 Copertura finanziaria.
Art.30 Norma transitoria.
Art.31 Entrata in vigore.

2) LEGGE 30 marzo 1971, n— 118 (1).
Collocamenti obbligatori.
Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n—5 (2) e nuove norme in favore
dei mutilati ed invalidi civili (2/a). Art.2 Nuove norme e soggetti aventi diritto.
Art.5 Personale ed educatori specializzati.
Art.8 Compiti della commissione sanitaria provinciale.
Art.23 Addestramento, qualificazione e riqualificazione professionale, lavoro protetto
e provvedimenti per la vita di relazione. Art.24 Indennit€ di frequenza ai corsi.
Art.25 Sistemi di lavoro protetto.
Art.26 Congedo per cure.
Art.27 Barriere architettoniche e trasporti pubblici.
Art.28 Provvedimenti per la frequenza scolastica.
Art.29 Organizzazione scolastica nei centri degenza e di recupero.
Art.30 Esenzione dalle tasse scolastiche e universitarie.

3) LEGGE del 19 maggio 1971, n— 403.

4) DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
D.P.R. del 15 gennaio 1972, n— 10.
Sancisce il decentramento amministrativo in materia ed assegna alle Regioni tutte
le relative funzioni amministrative fra le quali quelle concernenti l'orientamento
e la qualificazione professionale degli invalidi del lavoro e civili.

5) LEGGE del 21 dicembre 1978, n— 845.
Legge quadro in materia di formazione professionale.
Si disciplina, in maniera organica, tutta la materia, si assegnano definitivamente
le competenze legislative e amministative nel settore alle Regioni e si precisa
che spetta loro:
Art.3 Promuovere idonei interventi di assistenza psicopedagogica, tecnica e sanitaria
nei confronti degli allievi affetti da disturbi del comportamento o da
menomazioni fisiche o sensoriali, al fine di assicurarne il completo inserimento sociale.

6) LEGGE REGIONALE
15 novembre 1980, n— 86.
Esercizio delle funzioni in materia di formazione professionale.
Art.4 Interventi per particolari categorie.
Art.6 Orientamento professionale.

7) LEGGE REGIONALE
6 settembre 1982, n— 73.
Interventi di preformazione professionale e per l'inserimento al lavoro
delle persone handicappate.
Art.1 Finalità.
Art.2 Tipologia degli interventi.
Art.3 Soggetti.
Art.4 Orientamento - preformazione professionale.
Art.5 Inserimento al lavoro.
Art.6 Priorit€ per il credito agevolato.
Art.7 Programmi annuali.
Art.8 Scadenze.
Art.9 Norma transitoria.
Art.10 Finanziamenti.

8) DECRETO LEGGE n—463 del 1983

9) LEGGE 19 dicembre 1984, n— 863.
Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali.
Art.4 Composizione della commissione.

10) LEGGE del 19 marzo 1985, n— 113.

11) CIRCOLARE MINISTERIALE del 13 agosto 1985, n— 109.

12) LEGGE 28 febbraio 1987, n— 56.
Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro.
Art.5 Compiti delle commissioni regionali per l'impiego.
Art.17 Formazione professionale.

13) LEGGE del 1988, n— 67.

14) CIRCOLARE MINISTERIALE del 15 gennaio 1988, n—5.

15) LEGGE 21 novembre 1988, n— 508.
Collocamento di lavoratori.
Collocamenti obbligatori.
Art.1 Aventi diritto alla indennit€ di accompagnamento

16) DECRETO LEGISLATIVO 23 novembre 1988, n—509
Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie
invalidanti, nonch‰ dei benefici previsti dalla legislazione vigente
per le medesime categorie, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 26 luglio
1988, n—291. sent. Corte Costituzionale n— 50 del 2/2/1990.
Art.1
Art.7 Stabilisce che per l'iscrizione degli invalidi civili negli elenchi degli uffici
provinciali del lavoro o della massima occupazione, ai fini dell'assunzione
obbligatoria, sia necessaria una invalidit€ accertata superiore al 45%.

17) LEGGE 5 febbraio 1992, n—104.
Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

Art.1 Finalità
Art.4 Accertamento dell'handicap.
Art.8 Inserimento ed integrazione sociale.
Art.16 Valutazione del rendimento e prove d'esame.
Art.17 Formazione professionale.
Art.18 Integrazione lavorativa.
Art.19 Soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio.
Art.20 Prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni.
Art.21 Precedenza nell'assegnazione di sede.
Art.22 Accertamenti ai fini del lavoro pubblico e privato.
Art.30 Partecipazione.
Art.39 Compiti delle regioni.
Art.44 Entrata in vigore.

18) IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO
Statuto degli impiegati civili dello Stato e norme di esecuzione
D.Lgs. 3 febbraio 1993, n—29.
Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e
revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma
dell'articolo 2 della Legge 23 ottobre 1992, n— 421.
Art.1 Finalità ed ambito di applicazione.
Art.42(a) Assunzioni obbligatorie delle categorie protette e tirocinio per portatori
di handicap.
Art.43(a) Assunzione e sede di prima destinazione.
Art.44(a) Formazione e lavoro.

19) DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
1 DICEMBRE 1993.
Assunzioni obbligatorie delle categorie protette e tirocinio per portatori di
handicap.
Art.1 Campo di applicazione.
Art.2 Determinazione del numero dei posti.
Art.3 Pubblicit€ dei posti da coprire.
Art.4 Modalit€ di formazione delle graduatorie.
Art.5 Convenzioni.
Art.6 Nomina in ruolo.
Art.7 Norma transitoria.

20) MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
CIRCOLARE del 24 settembre 1993, n— 94/93
Assunzioni obbligatorie presso gli enti pubblici -
Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n— 29, art.42.
Art.2 Campo di applicazione.
Art.3 Modalit€ di applicazione.

21) DELIBERAZIONE REGIONALE del 14 marzo 1994, n— 2215.
Attuazione direttiva Presidente Consiglio Ministri del 1 dicembre 1993
concernente le assunzioni delle categorie protette e il tirocinio per portatori
di handicap.

e-mail: disabinf@comune.siena.it

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