Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i Dipendenti da

AZIENDE DEL TERZIARIO

distribuzione e servizi (aziende del commercio)
Norme per Disabili e Familiari

Valido dal 1 Gennaio 1995 al 31 dicembre 1998

Ultimo Aggiornamento: Monday, 29-May-2006 06:13:14 PDT

Il presente Contratto continuerà a produrre i suoi effeffi anche dopo la scadenza, fino alla data di decorrenza del successivo accordo di rinnovo.

Tratto da Edizioni CieRre


Sommario

PRIMA PARTE: Sistemi di relazioni sindacali.

Titolo V: Mercato del lavoro.
Art. 23 D) Lavoratori inabili.

SECONDA PARTE: Disciplina del rapporto di lavoro.

Titolo VII: Part-time.
Art. 41 Genitori di portatori di handicap.
Titolo XI: Congedi - Diritto allo studio - Aspettative.
Art. 77bis Congedi e perrnessi per handicap.


Art. 23

D) Lavoratori inabili

Le parti convengono sull'obiettivo di favorire l'inserimento nel mondo del lavoro con contratti di formazione e lavoro di giovani con ridotta capacità lavorativa per handicap intellettivo leggero, sulla base di convenzioni e/o delibere regionali in materia, di cui alla Legge 56 del 1987.
Le parti allo scopo convengono di promuovere nelle Regioni nelle quali non siano vigenti specifiche convenzioni in materia, I'adozione di strumenti equivalenti secondo i seguenti criteri:
a) i soggetti con ridotta capacità lavorativa per handicap intellettivo leggero devono essere riconosciuti tali dalle Commissioni preposte dagli organi competenti e inseriti dalla Commissione Provinciale (ex L. 482/68) nelle quote delle categorie protette di cui alla stessa Legge;
b) le offerte di lavoro - anche per le deroghe previste dalla Legge 56/87 art. 25 - devono riguardare:
  1. soggetti, individuati dalla Commissione competente come idonei al lavoro, che abbiano superato corsi prelavorativi effettuati presso gli Enti locali o, comunque, autorizzati dalle Regioni;
  2. che gli stessi siano ritenuti idonei, dalla competente USL, all'offerta di lavoro proposta.

L'inserimento lavorativo seguirà il seguente iter:


Art. 41

Genitori di portatori di handicap

I genitori di portatori di handicap grave, comprovato dai servizi sanitari competenti per territorio, che richiedano il passaggio a tempo parziale, hanno diritto di precedenza rispetto agli altri lavoratori.


Art. 77 bis

Congedi e permessi per handicap

La lavoratrice madre o in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi di persona con handicap in situazione di gravità accertata possono usufruire delle agevolazioni previste dall 'art. 33 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, e dall 'art. 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 423, e cioé.
a) il periodo di astensione facoltativa post-partum fruibile fino a 3 anni di età del bambino;
b) in alternativa alla lettera a), due ore di permesso giornaliero retribuito fino a 3 anni di età del bambino, indennizzate a carico dell'lNPS;
c) dopo il terzo anno di età del bambino, tre giorni di permesso ogni mese, indennizzati a carico dell 'lNPS anche per colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità parte o affine entro il terzo grado, convivente.
Le agevolazioni di cui ai punti a), b) e c), sono fruibili a condizione che il bambino o la persona con handicap non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
Il genitore, parente o affine convivente di handicappato può scegliere la sede di lavoro più vicina e non può senza il proprio consenso.
La persona maggiorenne con handicap in situazione di gravità accertata, può usufruire dei permessi di cui alle lettere b) e c) e delle agevolazioni di cui al comma precedente.
Per tutte le agevolazioni previste nel presente articolo si fa espresso riferimento alle condizioni ed alle modalità di cui alla legislazione in vigore.

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